Anticipo TFR 2023: cos’è, a chi spetta e come funziona

Rachele Luttazi
  • Esperta in welfare e bonus
  • Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e della Cultura
27/01/2023

L’Inps ha fatto sapere che presto procedere con l’anticipazione del Tfr, che potrà essere richiesta dagli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali cessati dal servizio. Tuttavia, all’anticipo sarà applicato un tasso di interesse fisso, oltre che una ritenuta d’acconto.

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L‘Inps ha annunciato che nei prossimi giorni procederà con l’anticipo del Tfs/Tfr a quei dipendenti pubblici in pensione che presentano domanda. Tuttavia, sull’anticipo sarà imposto un tasso dell’1 per cento a cui si aggiunge una ritenuta d’acconto dello 0,5% per le spese di amministrazione.

Vediamo insieme nel dettaglio.

Anticipo del TFR: di cosa si tratta

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L’anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR ) permette agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito), a partire dal 1° febbraio 2023, di ottenere l’importo del TFR maturato e non liquidato, al netto di interessi e spese, senza doverne attendere l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente.

A chi spetta

L’anticipo spetta agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali cessati dal servizio e che hanno diritto a una prestazione di TFR non ancora interamente erogata, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.

In caso di una persona cessata dal servizio che non abbia diritto alla pensione ma abbia un nuovo impiego, il finanziamento potrà essere erogato se, all’atto della domanda, il richiedente stesso risulti iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e se il TFR è maturato, disponibile e non ancora esigibile.

Come funziona l’anticipo

Sull’anticipazione TFR è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l’intera durata del finanziamento pari all’1%. L’interesse è calcolato sul periodo che va dall’erogazione del finanziamento alla data di esigibilità del TFR più il periodo necessario per il relativo accredito (tre mesi dalla data di esigibilità della prima rata, 30 giorni dall’eventuale data di esigibilità della seconda e terza rata), salvo procedere al relativo ricalcolo sulla base dell’effettiva corresponsione delle somme alla Gestione Unitaria e all’eventuale restituzione all’iscritto delle somme trattenute in eccedenza.

Sull’importo dell’anticipazione del TFR al lordo degli interessi si applica la ritenuta dello 0,50% per spese di amministrazione.