Assegno ponte per i figli a carico: si avvicina la scadenza
Si avvicina il termine ultimo per presentare domanda per l’Assegno ponte per i figli a carico, la misura provvisoria in attesa dell’Assegno unico previsto per il 2022. Scopriamo insieme entro quando fare richiesta.
Tuttavia, è possibile fare richiesta anche entro il 31 dicembre, ma in tal modo si perderanno le mensilità precedenti.
Assegno ponte: cos’è e come funziona
Dal 1° luglio è possibile ricevere l’assegno ponte per i figli a carico. Si tratta di un assegno ponte per sei mesi, valido da luglio a dicembre 2021 per le famiglie con figli da 0 a 18 anni, mensilmente calcolato in base all’Isee ed al numero dei figli minorenni.
La validità dei sei mesi è riservata ai disoccupati e ai titolari di partita IVA, ossia coloro che non hanno accesso agli assegni familiari o all’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), residenti in Italia e soggetti alle imposte sul reddito. Dal 2022, con la riforma fiscale, l’assegno diventerà strutturale e universale.
L’importo varia in base al numero dei figli e alla situazione economica certificata tramite Isee e si azzera oltre i 50 mila euro.
I beneficiari ammontano a circa 2 milioni di famiglie, tra cui soggetti inattivi, percettori di Reddito di cittadinanza, lavoratori autonomi, ma anche dipendenti esclusi dagli assegni familiari per ragioni di reddito familiari. A questa quota di famiglie va 1 miliardo e 580 milioni dei 3 miliardi previsti.
La restante parte va a favore di 4 milioni di famiglie che già incassano gli assegni familiari per lavoratori dipendenti. In attesa dell’assegno universali, questi nuclei avranno una maggiorazione di 37,5 euro al mese per figlio nel caso di famiglie con un massimo di 2 figli dal primo luglio. Per le famiglie con più di 3 figli la maggiorazione sarà di 70 euro.
Come fare domanda
La domanda per l’assegno unico va presentata in via telematica all’Inps o presso Caf e Patronati. Se i requisiti sono soddisfatti, l’assegno viene erogato dallo stesso mese di presentazione della domanda mediante accredito su Iban del richiedente o tramite bonifico domiciliare, ad accezione dei percettori del reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban di ciascun genitore.
L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’Irpef.