Assegno unico 2022: come funziona nel caso di genitori separati
Prenderanno il via il prossimo 15 marzo i primi pagamenti dell’assegno unico universale, la nuova misura di sostegno alle famiglie con figli fino a 21 anni. Ma come funziona nel caso di genitori non conviventi? A chi spetta l’assegno e quanto vale? Vediamo i dettagli nel seguente articolo.
L’assegno unico e universale, il nuovo sostegno economico alle famiglie per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni, è entrato in vigore il 1° gennaio 2022, data dalla quale è possibile inoltrare le domande per l’agevolazione.
I primi pagamenti, però, partiranno solamente dal mese di marzo: come funziona per le famiglie con genitori separati, divorziati o semplicemente non conviventi?
Genitori separati: a chi spetta l’assegno unico?
La domanda per avere il nuovo assegno unico per i figli deve essere presentata da uno solo dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso di genitori separati, l’erogazione dell’assegno avviene nelle seguenti modalità:
- se il figlio è in affidamento esclusivo ad uno solo dei due genitori separati, il pagamento spetta in misura intera al genitore affidatario ed il richiedente opta per la richiesta dell’importo al 100%;
- se i genitori sono separati e hanno l’affido condiviso dei figli, disposto con apposito provvedimento del giudice di competenza, l’importo spettante dell’assegno unico deve essere accreditato in misura pari al 50% ad entrambi i genitori, a meno che tra gli stessi genitori non sia stato raggiunto un altro tipo di accordo;
- nel caso di affidamento condiviso e collocamento del minore presso il richiedente, si può anche optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario con cui il figlio resta a vivere dopo la separazione, salva la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.
Assegno unico figli: come si calcola
Anche nel caso di genitori separati l’assegno unico per i figli si calcola in base all’ISEE del nucleo familiare del figlio beneficiario e all’età dei figli a carico. Nello specifico, la somma complessiva è costituita da:
- una quota variabile modulata in modo progressivo, da un massimo di 175 euro per ogni figlio minore con ISEE fino a 15.000 euro ad un minimo di 50 euro per ogni figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro;
- una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale) percepite precedentemente;
- sono previste ulteriori maggiorazioni nei casi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro e figli affetti da disabilità.