Assegno unico 2022: cosa fare se i genitori sono separati
Assegno unico 2022: come funziona in caso di genitori separati? A chi vanno le somme e quali sono gli importi erogati? Vediamo nel seguente articolo cosa dice la normativa a riguardo e quali sono le percentuali dell’assegno nelle differenti situazioni familiari.
Assegno unico 2022: cosa succede nel caso in cui i genitori siano separati?
Per i nuclei familiari con genitori separati, divorziati o semplicemente non conviventi è stata delineata una normativa ad hoc, che definisce le percentuali degli importi erogati e i soggetti beneficiari.
Vediamo insieme tutti i dettagli.
Assegno unico genitori separati: a chi va?
Come funziona l’assegno unico se i genitori non stanno più insieme? Nel caso di genitori separati, divorziati o semplicemente non conviventi, l’erogazione dell’assegno unico universale avviene nelle seguenti modalità:
- se il figlio è in affidamento esclusivo ad uno solo dei due genitori separati, il pagamento spetta in misura intera al genitore affidatario ed il richiedente opta per la richiesta dell’importo al 100%;
- se i genitori sono separati e hanno l’affido condiviso dei figli, disposto con apposito provvedimento del giudice di competenza, l’importo spettante dell’assegno unico deve essere accreditato in misura pari al 50% ad entrambi i genitori, a meno che tra gli stessi genitori non sia stato raggiunto un altro tipo di accordo;
- nel caso di affidamento condiviso e collocamento del minore presso il richiedente, si può anche optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario con cui il figlio resta a vivere dopo la separazione, salva la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.
Assegno unico genitori separati: importi e domanda
In riferimento, invece, alla modalità di definizione dell’importo dell’assegno unico nel caso di genitori separati, è confermata la procedura di calcolo in base all’ISEE del nucleo familiare del figlio beneficiario e all’età dei figli a carico. Nello specifico, la somma complessiva è costituita da:
- una quota variabile modulata in modo progressivo, da un massimo di 175 euro per ogni figlio minore con ISEE fino a 15.000 euro ad un minimo di 50 euro per ogni figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro;
- una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale) percepite precedentemente;
- sono previste ulteriori maggiorazioni nei casi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro e figli affetti da disabilità.
Per quanto riguarda la domanda, infine, la normativa non rileva alcuna differenza sul genitore che procede alla richiesta, ma l’adempimento deve essere effettuato solamente da uno dei due.