Assegno unico 2023: come modificare una domanda già inviata

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
26/02/2023

Assegno unico: cosa posso fare se mi accorgo di aver commesso degli errori nella domanda? Collegandosi al sito dell’INPS, è possibile seguire la procedura che consente di modificare e correggere i dati inseriti erroneamente. Vediamo ne dettaglio come comportarsi.

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Assegno unico 2023: cosa posso fare se ho inviato la domanda con alcune informazioni errate?

L’INPS permette di modificare l’istanza già inviata, andando a cambiare i dati mancanti o sbagliati, seguendo una specifica procedura sul proprio portale online. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Assegno unico e domanda sbagliata: cosa succede?

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Qualora si commettano degli errori nella compilazione della domanda per l’assegno unico 2023 è disponibile un’apposito servizio online dell’INPS che permette di correggere le informazioni errate. Vediamo insieme la procedura completa.

Assegno unico: come modificare la domanda

Una volta entrati nell’area riservata del portale INPS, previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS, selezionando il campo “Evidenze” è possibile visualizzare gli eventuali errori che bloccano l’istanza inviata per ottenere il sussidio.

Fatto ciò, bisogna cliccare sulla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” e, successivamente, su “Modifica”, così da poter cambiare i dati sbagliati o mancanti. Nello specifico, è possibile modificare i seguenti elementi:

  • il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • diritto alle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • variazioni della dichiarazione su frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • modifiche sull’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • variazioni sulle modalità di pagamento scelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.