Assegno unico 2023: cosa fare se si sbaglia la domanda
Assegno unico: come comportarsi se ci si accorge di aver commesso degli errori nella domanda? L’INPS ha definito una procedura che permette di modificare l’istanza già inviata, andando a cambiare i dati o le informazioni errate. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Assegno unico 2023 e domanda sbagliata: cosa fare?
In caso di errori nella compilazione, l’INPS permette di modificare l’istanza seguendo l’apposita procedura disponibile all’interno dell’area riservata sul portale dell’Istituto. Vediamo nel seguente articolo come funziona.
Domanda assegno unico sbagliata: cosa fare?
Nel caso in cui si commettano errori nella compilazione della domanda per l’assegno unico è disponibile un’apposita procedura che permette di risolvere il problema: una volta entrati nell’area riservata del portale INPS, selezionando il campo “Evidenze” è possibile visualizzare una panoramica delle eventuali anomalie o incompletezze che bloccano l’istanza inviata per ottenere l’assegno unico.
Nel testo del messaggio INPS n. 1962 del 9 maggio 2022 si legge, infatti:
In tali casi, la domanda può essere sbloccata solo a seguito dell’intervento da parte del richiedente stesso a cui viene richiesto, ad esempio, di fornire ulteriore documentazione di supporto ovvero di precisare la permanenza di un requisito. Se le evidenze sono più di due, la lista completa delle criticità che impediscono il completamento dell’istruttoria può essere visualizzata accedendo al dettaglio della domanda (tramite l’apposito pulsante posto a destra degli estremi identificativi della domanda stessa), e selezionando il tab “Evidenze”.
Assegno unico: come modificare la domanda
Per modificare la domanda per l’assegno unico già inviata è necessario selezionare la sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” all’interno della propria area riservata INPS. Fatto ciò, sarà sufficiente cliccare su “Modifica” per cambiare i dati sbagliati o mancanti. Nello specifico, è possibile modificare i seguenti elementi:
- il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
- i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- diritto alle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- variazioni della dichiarazione su frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- modifiche sull’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- variazioni sulle modalità di pagamento scelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.