Assegno unico con genitori non conviventi: come funziona e a chi spetta
L’assegno unico universale entrerà in vigore dal prossimo anno, con i primi pagamenti che prenderanno il via a partire dal mese di marzo: ma come funziona nel caso in cui i genitori siano separati, divorziati o semplicemente non conviventi? Vediamo insieme cosa dice la normativa a riguardo.
Cosa dice la normativa sull’assegno unico nel caso di coppie di genitori non sposati, non conviventi, separati o divorziati?
Il decreto attuativo, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei Ministri, spiega a quale genitore viene pagato l’assegno unico, su quale ISEE è basato il calcolo dell’importo e cosa succede nel caso di separazione o divorzio.
Vediamo insieme tutto ciò che serve sapere a riguardo.
Genitori non conviventi: chi riceve l’assegno unico?
A chi spetta l’assegno unico nel caso in cui i genitori del figlio non convivano sotto lo stesso tetto?
Il decreto attuativo approvato in Consiglio dei Ministri spiega che:
“L’assegno unico universale spetta nell’interesse del figlio in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale“.
Ciò vuol dire che l’assegno unico spetta a entrambi i genitori, anche quando questi non sono conviventi o risultano separati o divorziati. La responsabilità genitoriale, infatti, non viene meno neppure in caso di divorzio o separazione: l’unico caso in cui si perde è quando è il giudice a stabilirlo espressamente.
Solamente nel caso di affidamento esclusivo, quindi, l’assegno spetta al genitore affidatario, sempre che non sia stato raggiunto un accordo tra le parti.
È importante, però, specificare una cosa: per averne diritto entrambi è necessario che tutti e due i genitori presentino la domanda: qualova vengano entrambe accettate, la quota di assegno unico spetterà in egual misura a entrambi i genitori.
Genitori non conviventi e nucleo familiare: come funziona
Secondo la normativa, l’importo dell’assegno unico è calcolato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare a cui appartiene il figlio (o i figli). A tal proposito, ricordiamo che il nucleo familiare ai fini ISEE è formato:
- dai componenti presenti nello stato di famiglia (quindi con lo stesso indirizzo di residenza);
- da eventuali componenti residenti altrove ma comunque a carico di una persona presente nello stato di famiglia;
- la coppia sposata, ricordiamo, fa parte del medesimo nucleo familiare ai fini ISEE anche in caso di due diverse residenze.
Nel caso di una coppia separata o non convivente, invece, il nucleo familiare è quello formato dal genitore e dai figli che vivono sotto lo stesso tetto. Tuttavia, la normativa sull’ISEE richiede che il genitore non convivente venga comunque aggregato al nucleo familiare del minore eccetto quando:
- risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore;
- risulta avere figli con una persona diversa dall’altro genitore;
- è obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli;
- è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare;
- è stato accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.