Assegno Unico, occhio alla scadenza del 30 giugno: cosa succede

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
23/06/2022

Assegno Unico: per ricevere gli arretrati è necessario presentare la domanda entro e non oltre il prossimo 30 giugno. Chi non lo farà, non solo perderà il diritto agli arretrati, ma dovrà attendere un ulteriore mese prima di vedersi accreditare il sussidio.

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Chi non ha ancora presentato la domanda per l’Assegno Unico ha tempo fino al prossimo 30 giugno per ottenere anche le mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo.

Chi presenterà la richiesta per il sussidio dopo il1° luglio, invece, perderà il diritto alle somme arretrate: in tal caso l’assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Assegno Unico: arretrati entro il 30 giugno

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Assegno Unico: per gli arretrati da marzo a giugno 2022 bisogna necessariamente presentare la domanda entro il prossimo 30 giugno.

Dal 1° luglio, invece, l’assenza della domanda comporterà, pur in presenza dei requisiti, il solo diritto alle mensilità dal mese successivo a quello della richiesta inoltrata all’INPS.

L’Assegno Unico, ricordiamo, è un sostegno economico destinato alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

Assegno Unico: come correggere la domanda

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Per modificare la domanda per l’assegno unico è necessario selezionare la sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” all’interno della propria area riservata. Sarà sufficiente poi cliccare su “Modifica” per intervenire sui dati errati. Nel dettaglio, è possibile intervenire sui seguenti elementi:

  • il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • diritto alle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • variazioni della dichiarazione su frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • modifiche sull’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • variazioni sulle modalità di pagamento scelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.