Assegno Unico, occhio alla scadenza del 30 giugno: cosa succede
Assegno Unico: per ricevere gli arretrati è necessario presentare la domanda entro e non oltre il prossimo 30 giugno. Chi non lo farà, non solo perderà il diritto agli arretrati, ma dovrà attendere un ulteriore mese prima di vedersi accreditare il sussidio.
Chi non ha ancora presentato la domanda per l’Assegno Unico ha tempo fino al prossimo 30 giugno per ottenere anche le mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo.
Chi presenterà la richiesta per il sussidio dopo il1° luglio, invece, perderà il diritto alle somme arretrate: in tal caso l’assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Assegno Unico: arretrati entro il 30 giugno
Assegno Unico: per gli arretrati da marzo a giugno 2022 bisogna necessariamente presentare la domanda entro il prossimo 30 giugno.
Dal 1° luglio, invece, l’assenza della domanda comporterà, pur in presenza dei requisiti, il solo diritto alle mensilità dal mese successivo a quello della richiesta inoltrata all’INPS.
L’Assegno Unico, ricordiamo, è un sostegno economico destinato alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
Assegno Unico: come correggere la domanda
Per modificare la domanda per l’assegno unico è necessario selezionare la sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” all’interno della propria area riservata. Sarà sufficiente poi cliccare su “Modifica” per intervenire sui dati errati. Nel dettaglio, è possibile intervenire sui seguenti elementi:
- il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
- i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- diritto alle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- variazioni della dichiarazione su frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- modifiche sull’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- variazioni sulle modalità di pagamento scelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.