Badanti, cambiano le regole: chi riguardano e sanzioni

Rachele Luttazi
  • Esperta in welfare e bonus
  • Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e della Cultura
19/08/2022

Sono cambiate alcune norme relative ai lavoratori domestici, tra cui sono comprese anche le badanti. Le nuove diposizioni estendono la trasparenza sul lavoro anche a questa categoria. Vediamo insieme cosa cambia.

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L’ispettorato del lavoro ha reso note le nuove disposizioni per quanto riguarda le badanti. Le nuove regole sono previste all’interno del decreto legislativo n.104 del 2022 che estende la trasparenza sul lavoro ad altre categorie di lavoratori, oltre quelli dipendenti, tra cui i lavoratori domestici. Il decreto Trasparenza è in vigore dal 13 agosto 2022 e si applica ai rapporti di lavoro in essere al 1° agosto 2022.

Vediamo insieme le novità.

Badanti: come cambiano le disposizioni

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Le nuove regole sulla trasparenza sono estese anche ai contratti per i lavoratori domestici, tra cui rientrano badanti, colf, baby sitter, governanti, tate, giardinieri, autisti.

Il decreto introduce l’obbligo per le famiglie di consegnare il contratto di lavoro alla badante prima che questa inizi il lavoro. Le sanzioni in cui si incorre vanno da 250 euro a 1500 euro.

Il decreto non introduce nuovi obblighi per le prestazioni che sono rese con il “Libretto di Famiglia”, poiché la norma si riferisce soltanto al “contratto di prestazioni occasionali” che fa riferimento esclusivamente ai datori di lavoro con partita Iva.

L’obbligo di consegnare il contratto di lavoro riguarda anche i committenti di cococo e i contratti di prestazione occasionale.

Quali informazioni inserire nel contratto

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Le informazioni dovute sono:

  • identità delle parti;
  • luogo di lavoro;
  • inquadramento;
  • data di inizio;
  • tipologia del rapporto di lavoro.
  • importo iniziale della retribuzione, o il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e della modalità di pagamento;
  • durata del periodo di prova, dove previsto;
  • diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • durata dei congedi per ferie e altri congedi retribuiti.

Per il contratto di lavoro occasionale il riferimento per le informazioni obbligatorie è contenuto dalle lettere A ed E, comma 17 dell’art. 54 bis num.50 del 2017.