Bollo auto e disabili legge 104: tutti i casi di esenzione 

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
03/05/2023

I disabili gravi ai sensi della legge 104 hanno diritto all’esenzione permanente del bollo auto, la tassa automobilistica dovuta da chiunque possieda un veicolo. Vediamo tutti i casi specifici nel seguente articolo e come fare per richiedere l’esenzione.

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I disabili gravi ai sensi della legge 104 possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo auto.

Vediamo nel seguente articolo quali sono i casi specifici in cui si ha diritto all’esonero e come fare per richiederlo.

Bollo auto e disabili: le esenzioni

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Di seguito i casi specifici in cui spetta l’esenzione dal pagamento del bollo auto 2023 per i soggetti con disabilità:

  • portatore di handicap (grave o non grave) con impedite o ridotte capacità motorie permanenti (art. 8 L. 449/1997 e art. 3 L. 104/1992). La dicitura “soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti” deve risultare dalla certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica, che riporti espressamente la menomazione suddetta e che attesti specificatamente l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore. Il diritto all’agevolazione è subordinato all’adattamento del veicolo che deve risultare dai documenti di circolazione del mezzo. L’adattamento non è dovuto se il soggetto che presenta ridotte o impedite capacità motorie è un minore. È inoltre necessario che il disabile, se è conducente dell’autoveicolo, sia in possesso della patente di guida speciale;
  • invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni ai sensi dell’art. 30 comma 7 della L. 388/2000 e contemporaneamente affetto da handicap grave di cui al comma 3 dell’art 3 della L n.104 del 1992. È necessario che il verbale di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. Non è richiesto alcun adattamento del veicolo;
  • portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30 della L. 388/2000) e contemporaneamente portatore di handicap grave di cui al comma 3 dell’art. 3 della L. 104/1992. Dalla certificazione emessa dalla commissione medica deve risultare espressamente che la disabilità psichica o mentale ha determinato il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento. L’agevolazione non compete a chi ha diritto ad un’indennità di frequenza;
  • sordo (L. 381/1970 e art. 50 L. 342/2000 art. 1 L. 95/2006). Sul verbale della commissione medica devono essere presenti le parole “sordo” (preverbale), “sordomuto”, eventualmente associate a qualche altro termine che ne indichi l’insorgere dalla nascita;
  • non vedente (artt. 2-3-4 L. 138/2001 e art 50 L. 342/2000). Sul verbale della commissione medica deve risultare espressamente una delle seguenti diciture: “cieco totale”, “cieco parziale” o “ipovedente grave”;
  • affetto da sindrome di Down (L. 289/2002). In tal caso è sufficiente la certificazione rilasciata dal medico di base.

Hanno diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto anche i familiari intestatari di un’auto, nel caso in cui il disabile al quale sono riconosciute le agevolazioni della legge 104 risulti fiscalmente a carico.

Come richiedere l’esenzione

Per richiedere l’esenzione dal bollo auto il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’Ufficio Tributi della propria Regione (o spedire per raccomandata A/R) il modulo e la documentazione prevista.

La scadenza per fare domanda è fissata a 90 giorni dal termine entro cui dovrebbe essere pagato o rinnovato il bollo auto.