Bonus affitto under 31 anche per la singola stanza: cosa cambia e quando spetta
Il bonus affitti giovani under 31 spetta anche per i contratti di locazione relativi a singole stanze. È questa la principale novità per il 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio insieme ad ulteriori modifiche alla normativa. Vediamole nel dettaglio.
Bonus affitto: con le modifiche alla normativa introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, i giovani under 31 possono accedere al bonus anche quando il contratto di locazione stipulato ha ad oggetto solo una porzione dell’unità immobiliare e non l’intera abitazione.
Si tratta di una novità importante non prevista fino al 2021 e che sicuramente amplia la platea di potenziali beneficiari dell’agevolazione.
Ma vediamo meglio tutto quello che cambia da quest’anno.
Bonus affitto anche per la singola stanza
L’articolo 1, comma 155, della Legge di Bilancio 2022, nel dettaglio, sostituisce il comma 1-ter dell’articolo 16 del TUIR, riconoscendo dall’anno d’imposta 2022 una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale:
- ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
- che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza.
Di conseguenza, anche in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 1° aprile 2022, possono accedere al bonus anche coloro che hanno stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto solo una stanza dell’unità immobiliare e non l’intera abitazione.
Inoltre, se superiore a 991,60 euro, la detrazione è pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione, entro il limite massimo di 2.000 euro.
Bonus affitto under 31: le altre novità per il 2022
Ma non si tratta delle uniche novità per il 2022. Rispetto alla normativa precedentemente in vigore, la Legge di Bilancio 2022:
- innalza il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma;
- stabilisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario (la versione precedente prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” dello stesso).