Bonus affitto under 31: si può utilizzare anche per la singola stanza
Bonus affitti giovani under 31, importante novità da quest’anno: l’agevolazione spetta anche per i contratti di locazione relativi a singole stanze. Vediamo nel seguente articolo i dettagli della misura e le altre modifiche previste per l’anno in corso.
Bonus affitto: i giovani under 31 possono accedere al bonus anche quando il contratto di locazione stipulato ha ad oggetto solo una porzione dell’unità immobiliare e non l’intera abitazione.
È questa la principale novità sulla misura introdotta quest’anno: vediamo insieme tutti i dettagli.
Bonus affitto anche per la singola stanza
L’articolo 1, comma 155, della Legge di Bilancio 2022, nel dettaglio, sostituisce il comma 1-ter dell’articolo 16 del TUIR, riconoscendo dall’anno d’imposta 2022 una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale:
- ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
- che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza.
Di conseguenza, anche in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 1° aprile 2022, possono accedere al bonus anche coloro che hanno stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto solo una stanza dell’unità immobiliare e non l’intera abitazione.
Inoltre, se superiore a 991,60 euro, la detrazione è pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione, entro il limite massimo di 2.000 euro.
Bonus affitto under 31: tutte le novità
Rispetto alla normativa precedentemente in vigore, inoltre, la Legge di Bilancio 2022:
- ha innalzatp il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- ha innalzato il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma;
- ha stabilito che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario (la versione precedente prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” dello stesso).