Bonus assunzione disabili 2023: tutte le agevolazioni

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
05/05/2023

Sono state confermate anche per il 2023 le agevolazioni economiche per i datori di lavoro privati che assumono soggetti con disabilità. Vediamo nel seguente articolo quali sono i benefici previsti per i datori di lavoro e per gli stessi soggetti invalidi.

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Il bonus assunzione disabili prevede delle agevolazioni importanti sia per gli stessi soggetti invalidi che per i datori di lavoro privati che li assumono.

Vediamo tutti i dettagli nel seguente articolo.

Bonus assunzione disabili 2023: le agevolazioni

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Secondo quanto disposto dalla Circolare INPS n. 99 del 13 giugno 2016, è previsto un incentivo economico sulla retribuzione mensile, per la parte contributiva, al lavoratore disabile assunto da un datore di lavoro privato, sulla base dell’imponibile previdenziale. La percentuale varia in base al grado di invalidità riconosciuto dalla Commissione medica sanitaria locale al lavoratore stesso.

Il datore di lavoro che assume un lavoratore disabile appartenente alle categorie protette, inoltre, può beneficiare di uno sgravio contributivo in fase di elaborazione della busta paga.

I beneficiari

Secondo quanto previsto dalla legge 68/1999, rientrano nelle cosiddette categorie protette:

  • i disabili con riduzione della capacità lavorativa maggiore del 45%;
  • gli invalidi da lavoro con invalidità maggiore del 33%;
  • gli ipovedenti e i sordomuti;
  • gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra;
  • le vittime (e i loro familiari) delle organizzazioni criminali;
  • le vittime (e i loro familiari) di attacchi terroristici.

Per poter usufruire del bonus, tali soggetti devono essere iscritti nelle liste di collocamento presso gli uffici competenti della loro zona.

Le percentuali del bonus

Come detto, la percentuale dell’agevolazione varia in base al grado di invalidità riconosciuto dalla Commissione medica sanitaria locale al lavoratore stesso:

  • i disabili con una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o con una invalidità riconducibile tra la prima e la terza categoria individuate nella tabella allegata al D.P.R. n. 915/1978, sono portatori di un beneficio, per un massimo di 36 mesi, pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
  • stessa percentuale per i datori di lavoro che assumono (anche a tempo determinato, ma per un periodo non inferiore ai dodici mesi) disabili psichici od intellettivi con riduzione del capacità lavorativa superiore al 45%. In tal caso, il bonus è riconosciuto per un massimo di 5 anni se l’assunzione avviene a tempo indeterminato, e per tutta la durata del contratto se la stipula viene effettuata per un rapporto di lavoro a termine;
  • la percentuale scende al 35% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, , per un massimo di 36 mesi, se gli invalidi hanno un handicap compreso tra il 67% ed il 79% o una minorazione ex D.P.R. n. 915/1978 tra la quarta e la sesta categoria.