Bonus autotrasportatori gas liquefatto 2023: da quando e come richiederlo
In data 16 maggio, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un decreto avente ad oggetto un bonus per sostenere le spese di acquisto di carburante per le imprese di autotrasporto di merci che hanno utilizzato mezzi ecologici alimentati a gas naturale liquefatto (GNL) nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 31 dicembre 2022. Vediamo insieme i dettagli.
Le imprese aventi sede legale o una stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e che svolgono attività di logistica e trasporto merci per conto terzi con mezzi di trasporto ad alta sostenibilità alimentati a metano liquefatto, sono beneficiarie del credito di imposta indicato nel decreto firmato dal Ministro Salvini in data 16 maggio 2023.
Vediamo tutti i dettagli nel seguente articolo.
Bonus autotrasportatori gas liquefatto: come funziona
La richiesta per beneficiare di tale agevolazione deve essere presentata tramite la piattaforma online dedicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a partire dalle ore 12 del 15 giugno 2023. La suddetta piattaforma sarà accessibile fino alle ore 24 del 6 luglio 2023.
I requisiti
Si specifica che possono accedere al contributo le imprese:
- con sede legale o stabile organizzazione in Italia;
- iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN), nonché all’Albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi;
- che svolgono attività di logistica e trasporto merci per conto terzi con mezzi di trasporto ad alta sostenibilità alimentati a metano liquefatto.
Gli importi
Le risorse disponibili per il credito d’imposta sono assegnate fino all’importo complessivo previsto, corrispondente al 20% delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per l’intero anno 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi di trasporto nell’esercizio delle attività sopra indicate, comprovate mediante le relative fatture d’acquisto.
Il credito d’imposta, specifichiamo, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, conformemente all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.