Bonus autotrasportatori GNL 2023, domande al via: requisiti e come richiederlo
Apriranno il 15 giugno le domande per il credito d’imposta introdotto dal decreto Energia a favore del settore autotrasporti per mitigare l’aumento del costo del gas causato dal conflitto tra Ucraina e Russia. Vediamo a chi spetta il bonus e come richiederlo.
Dalle ore 12 del 15 giugno sarà possibile richiedere il cosiddetto bonus autotrasportatori gas naturale liquefatto, il credito riconosciuto per le spese di acquisto di carburante da parte delle imprese di autotrasporto di merci che hanno utilizzato mezzi ecologici alimentati a gas naturale liquefatto (GNL) nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 31 dicembre 2022.
Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus e in che modo è possibile richiederlo.
Bonus autotrasportatori GNL: domande al via
Bonus autotrasportatori GNL 2023: domande al via. Dalle ore 12 del 15 giugno, e fino alle ore 24 del 6 luglio 2023, verrà attivata la piattaforma online dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per richiedere il bonus autotrasportatori GNL.
Il credito spetta a partire dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 ed è pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell’IVA, per l’acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto e per l’esercizio delle attività previsti dalla norma stessa.
I requisiti d’accesso
Possono accedere al contributo le imprese:
- con sede legale o stabile organizzazione in Italia;
- iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN), nonché all’Albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi;
- che svolgono attività di logistica e trasporto merci per conto terzi con mezzi di trasporto ad alta sostenibilità alimentati a metano liquefatto.
Il contributo concesso a ciascuna impresa non può superare il 50% dei costi ammissibili fino da un massimo di 4 milioni di euro ed è cumulabile con altre agevolazione attribuite per le stesse voci.
Il credito d’imposta, specifichiamo, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, conformemente all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tutte le spese devono essere comprovate mediante le relative fatture d’acquisto.