Bonus barriere architettoniche: nuove regole dal 1 gennaio 2024

A partire dal prossimo 1 gennaio 2024 sono in arrivo importanti cambiamenti per quanto riguarda il fronte dei bonus edilizi. In particolare sembra che anche per quanto riguarda il tanto discusso bonus barriere architettoniche ci saranno grossi cambiamenti: ecco quali.

Proprio in queste settimane verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che riguarda i bonus edilizi. Alcuni cambiamenti sono già stati introdotti, come quello relativo alla cessione del credito con il Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) e ora non rimane che attendere il prossimo Decreto Legge approvato da poco nel corso del Consiglio dei Ministri.

Il nuovo Decreto Legge prevede per i cantieri che saranno completati entro fine anno una specie di sanatoria ma solo se si rispetta il criterio del miglioramento di due classi energetiche, spiegando che i SAL in questione:

non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Bonus barriere architettoniche: cosa cambia dall’1 gennaio 2024

In particolare il nuovo Decreto Legge limita l’accesso al bonus barriere architettoniche: avranno diritto alla detrazione del 75% solo in caso di interventi che coinvolgano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Addio al bonus per i serramenti e per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali.

Inoltre lo stop al meccanismo di cessione del credito di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio non sarà valido sul bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ma solo fino al 31 dicembre 2023, per cui i contratti con sconto in fattura per il prossimo anno perderanno immediatamente di valore.

Ci sono però due eccezioni: la prima per gli interventi senza titolo abilitativo, se sono già iniziati i lavori oppure se non sono ancora iniziati ma si è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti ed è versato un acconto sul prezzo.

L’altra eccezione vale per le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da condomini, o persone fisiche, se titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, e se l’unità immobiliare è abitazione principale e se il contribuente ha un reddito non superiore a 15.000 euro.