Bonus edilizi 2022: dalla cessione del credito ai contratti collettivi

Rachele Luttazi
  • Esperta in welfare e bonus
  • Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e della Cultura
30/03/2022

La legge di conversione del decreto Sostegni ter è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, pertanto diventano ufficiali le modifiche e le novità introdotte dal decreto in materia di bonus edilizi. Vediamo insieme nel dettaglio.

EdiliziaLa pubblicazione della legge di conversione del decreto Sostegni ter in Gazzetta ufficiale conferma le novità introdotte in tema di bonus fiscali per gli interventi di riqualificazione degli edifici, dalle nuove regole in merito alla cessione del credito alla dichiarazione dei redditi precompilata.

Vediamo insieme le novità introdotte dal decreto Sostegni ter.

Bonus edilizi 2022: le nuove regole sulle cessioni del credito

EdiliziaLa legge di conversione del decreto Sostegni ter conferma il limite massimo di tre passaggi per la cessione del credito. Dopo una prima cessione libera, le seguenti potranno essere disposte solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Nel frattempo, sono rimasti inalterati il periodo transitorio e le cause di nullità dei contratti. Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate dovranno essere inviate entro il 29 Aprile 2022.

Dal 1° maggio 2022, i crediti derivanti da sconto in fattura o cessione del credito non potranno formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Le altre novità: dalla precompilata ai contratti collettivi

Lavori, EdiliziLa dichiarazione dei redditi precompilata telematica sarà messa a disposizione dal 23 maggio 2022, a differenza degli anni passati, che era a disposizione già dal 30 aprile.

Dal 27 maggio, chiunque voglia usufruire dei bonus edilizi per lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, avrà l’obbligo di rivolgersi ad imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Il contratto collettivo applicato dovrà essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. In mancanza di questa informazione, non sarà possibile ottenere il visto di conformità.

Sono in vigore anche le sanzioni più pesanti a carico dei professionisti che asseverano il falso o omettono informazioni rilevanti. Saranno puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.