Bonus edilizi 2023: le scadenze per sconto in fattura e cessione del credito

Rachele Luttazi
  • Esperta in welfare e bonus
  • Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e della Cultura
28/03/2023

Con l’avvicinarsi della fine di marzo si avvicinano anche le prime scadenze per quanto riguarda la comunicazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Vediamo insieme quali sono le principali date da tenere a mente.

Bonus edilizi 2023: le scadenze per sconto in fattura e cessione del credito

La scadenza per la comunicazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per le spese del 2022 per tutti i bonus edilizi si avvicina. Inoltre, entro la stessa data, deve essere comunicata la cessione del credito per le rate residue di detrazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e 2021. È importante notare che dopo il 31 marzo, una nuova scadenza si avvicina: il 5 aprile 2023.

Bonus edilizi: cosa succede il 31 marzo

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L’Agenzia delle entrate richiede che entro il 31 marzo le comunicazioni relative alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per le spese del 2022 siano trasmesse.

L’obbligo riguarda tutti i bonus edilizi previsti per legge, come il superbonus, la ristrutturazione edilizia, il bonus facciate, la riqualificazione energetica, la riduzione del rischio sismico, ecc. Inoltre, entro la stessa data e per gli stessi bonus, deve essere comunicata la cessione del credito per le rate residue di detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

Scadenza del 5 aprile

Dopo il 31 marzo, il 5 aprile rappresenta un’altra importante scadenza. La comunicazione della cessione del credito può essere effettuata entro il 31 marzo grazie all’intervento del DL 198/2022, decreto Milleproroghe.

Tuttavia, il provvedimento in questione ammette anche la possibilità di annullare o sostituire la comunicazione entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta.

Questo significa che le comunicazioni da inviare entro il termine del 31 marzo possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile. Tuttavia, le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.

Cosa succede dopo il 5 aprile

Dopo il 5 aprile, il contribuente ha ancora la possibilità di rimediare grazie alla chance di remissione in bonis. In particolare, la remissione in bonis è un’opzione per i contribuenti che non hanno rispettato le scadenze per la presentazione della comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Tuttavia, la remissione in bonis è possibile solo se il contribuente dimostra di aver agito in buona fede e non ha beneficiato della cessione del credito o dello sconto in fattura per fini speculativi. Inoltre, la remissione in bonis può essere concessa solo per le comunicazioni presentate entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine per la presentazione della comunicazione.