Bonus edilizi, cessione del credito e sconto in fattura: prorogata la scadenza per la comunicazione
Un emendamento approvato al decreto Milleproroghe proroga il termine per la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura, fissata ora al 16 marzo, per beneficiare degli incentivi per gli interventi edilizi sulle villette e nei condomini. Vediamo insieme tutte le ultime novità a riguardo.
Arrivano novità importanti per il Superbonus e gli altri bonus edilizi. Un emendamento al decreto Milleproroghe, infatti, dispone lo slittamentodel termine ultimo entro cui inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura.
Vediamo nel dettaglio qual è la nuova scadenza da tenere a mente.
Cessione del credito e sconto in fattura: più tempo per la comunicazione
Era fissata al 16 marzo 2023 la data entro la quale inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura riconosciuti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi. Un emendamento al decreto Milleproroghe approvato in data 7 febbraio, tuttavia, ha disposto lo slittamento di questa scadenza: i dati, infatti, potranno essere inviati entro il 31 marzo 2023.
L’emendamento approvato dalle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato interviene sia sulle spese sostenute nel 2022, sia sulle rate residue di detrazioni non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
I bonus interessati dalla novità
Lo slittamento dei termini interessa:
- il Superbonus,
- il bonus ristrutturazioni ordinario al 50%,
- l’Ecobonus, il Sismabonus, il bonus facciate e e il bonus barriere architettoniche al 75%.
La proroga della scadenza riguarda anche la comunicazione che gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per le spese sostenute l’anno precedente sulle parti comuni degli edifici con accesso ai bonus casa.
Come funziona la procedura ordinaria di invio
Ricordiamo che, di norma, la comunicazione deve essere trasmessa:
- entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, per gli interventi sulle singole unità immobiliari e per gli interventi sulle parti comuni degli edifici;
- entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione per la cessione della rate residue non fruite.