Tra i bonus che non rientrano nell’obbligo del visto di conformità e asseverazione per le spese, ci sono i bonus edilizi sotto i 10 mila euro. Vediamo insieme nel dettaglio.
A differenza di altri bonus edilizi come il Superbonus 110%, l’ecobonus e il sismabonus, per i bonus edilizi sotto i 10 mila euro, e per gli interventi agevolabili in edilizia libera, non saranno più necessari il visto di conformità e l’asseverazione per le spese al di sotto di quella cifra.
Non rientrano nelle agevolazioni precedentemente citate è il bonus facciate: vediamo insieme nel dettaglio.
Bonus edilizi sotto i 10 mila euro: il visto di conformità
Come riportato dalle faq dell’Agenzia delle Entrate, la spesa sostenuta anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per gli interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.
In merito alle agevolazioni precedentemente citate, l’Agenzia delle entrate ha adeguato il modello per le comunicazioni. Inoltre, con l’approvazione del nuovo modello è arrivata anche una proroga dei termini per la comunicazione della cessione delle spese del 2021:
- per le comunicazioni inviate fino al prossimo 16 febbraio sarà possibile un’ulteriore cessione oltre la prima, come stabilito dalle Entrate che ha preannunciato per questo una modifica al decreto;
- ci sarà tempo fino al 7 aprile, tre settimane in più rispetto al termine ordinario del 16 marzo, per la cessione delle spese del 2021.
Bonus facciate
A fare eccezione è il bonus facciate, i cui interventi in merito non beneficiano della semplificazione. Infatti, nel 2022 è prevista una proroga con una detrazione del 60% – e non più del 90% – con l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione anche in caso di spese di piccolo importo.

