Bonus energia 2022: spetta anche in caso di conferimento d’azienda?

Rachele Luttazi
  • Esperta in welfare e bonus
  • Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e della Cultura
16/10/2022

L’Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni in merito al bonus energia per imprese energivore. Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito se la misura in questione spetta anche nel caso di conferimento d’azienda. Vediamo insieme.

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Il Decreto Energia ha introdotto il bonus imprese energivore, successivamente potenziato dal Decreto Ucraina. Con la risposta all’interpello n. 512 del 14 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito se la misura in questione spetta anche nel caso di conferimento d’azienda.

Il documento specifica anche il periodo agevolativo che deve essere preso in considerazione e i parametri iniziali da prendere a riferimento per il calcolo dell’agevolazione.

Bonus energia: cos’è

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Il bonus energia è stato introdotto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022, conosciuto come Decreto Energia o Decreto bollette.

Inizialmente, la misura consisteva in un credito riconosciuto pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Successivamente, il bonus è stato potenziato dal Decreto Ucraina che ha innalzato la misura al 25 per cento.

Spetta anche in caso di conferimento d’azienda?

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In merito al bonus energia, l’istante chiede delucidazione sul caso del conferimento d’azienda, ossia in caso di operazioni straordinarie che abbiano potuto coinvolgere le imprese energivore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2022.

Nello specifico, i quesiti posti sono:

  • se la società istante ha diritto al credito d’imposta in questione;
  • nel caso in cui abbia diritto all’agevolazione, quale valore di riferimento si debba utilizzare per il calcolo dell’importo.

Con la risposta all’interpello n. 512 del 14 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate spiega che la società ha diritto ad avere accesso al bonus energia per le imprese.

Nel rispetto dei requisiti indicati dalla legge, l’istante ha diritto all’agevolazione a patto di essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 1, del DM dell’anno 2022, per il periodo temporale dell’agevolazione stessa. Come precisato dal paragrafo 2.1 della circolare 13 del 2022, qualora l’impresa:

non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.