Bonus energia imprese: i codici tributo per il primo trimestre 2023

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
15/02/2023

Bonus bollette per le imprese energivore e gasivore: istituiti quattro codici tributo da utilizzare per usufruire dei crediti d’imposta relativi al primo trimestre del 2023. Vediamo nel seguente articolo quali sono e come indicare i codici.

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Con la Risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale nel primo trimestre del 2023.

Vediamo nel dettaglio quali sono.

Bonus energia imprese: i codici tributo del primo trimestre

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Di seguito i codici tributo per il bonus energia imprese relativo al primo trimestre del 2023, da utilizzare in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi:

  • 7010, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7011, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7012, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7013, “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7014, denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Come utilizzare i codici tributo

Nel modello F24, i codici sopra riportati vanno inseriti nella sezione “Erario” e vanno esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati” o, nei casi in cui si proceda a riversare il credito compensato, nella colonna “Importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno a cui si riferisce il credito vantato (in questo caso il 2023).