Bonus energia imprese secondo trimestre 2023: i codici tributo per i crediti d’imposta
Bonus energia imprese: comunicati i nuovi codici tributo da utilizzare in compensazione tramite modello F24. Con la Risoluzione n. 20 del 10 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici relativi al secondo trimestre dell’anno: vediamo nel dettaglio quali sono e come indicarli correttamente.
Con la Risoluzione n. 20 del 10 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel secondo trimestre del 2023.
Vediamo nel dettaglio quali sono.
Bonus energia imprese: i nuovi codici tributo
Con la Risoluzione n. 20 del 10 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta derivanti dai bonus energia imprese relativi al secondo trimestre 2023.
Tutti i codici tributo
Di seguito tutti i codici tributo:
- 7015, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- 7016, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
- 7017, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- 7018, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
Come indicare i codici tributo
Nel modello F24, i codici sopra riportati vanno inseriti nella sezione “Erario” e vanno esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati” o, nei casi in cui si proceda a riversare il credito compensato, nella colonna “Importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno a cui si riferisce il credito vantato (in questo caso il 2023).