Bonus energia imprese: tutti i codici tributo utilizzabili
Vediamo nel seguente articolo tutti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
Quali sono i codici tributo attualmente attivi da indicare nel modello F24 per sfruttare i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale?
Vediamoli tutti in questo articolo.
Bonus energia imprese: tutti i codici tributo
Ecco l’elenco completo dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
Ricordiamo che tutti i codici vanno inseriti nella sezione “Erario” e vanno esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati” o, nei casi in cui si proceda a riversare il credito compensato, nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno a cui si riferisce il credito vantato.
Codici I trimestre 2023
Credito compensabile entro il 31/12/2023:
- “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7011” denominato “credito favore delle imprese non d’imposta a energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
Codici dicembre 2022
Credito compensabile entro il 30/09/2023:
- “6993” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- “6994” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- “6995” denominato favore delle imprese non “credito d’imposta a energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- “6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto- legge 18 novembre 2022, n. 176”.
Codici ottobre-novembre 2022
Credito compensabile entro il 30/09/2023:
- “6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- “6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto- legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- “6985” denominato favore delle imprese non “credito d’imposta a energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
Codici III trimestre 2022
Credito compensabile entro il 30/09/2023:
- “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.