Bonus facciate 2021, pagamento con bonifico: scadenza e come funziona
Per usufruire del bonus facciate 2021 bisognerà ultimare i pagamenti relativi agli interventi realizzati entro e non oltre il prossimo 31 dicembre. La modalità richiesta è quella del bonifico parlante o postale: vediamo nel dettaglio tutte le istruzioni per pagare le spese correttamente.
Il bonus facciate 2021 prevede il pagamento degli interventi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021, non essendo stato rinnovato per il prossimo anno.
Il pagamento deve avvenire necessariamente tramite bonifico parlante o postale e secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 185 del 12 giugno 2020.
Vediamo insieme quali sono le regole da tenere in considerazione per poter usufruire della detrazione.
Bonus facciate: pagamenti solo con bonifico
Il bonus facciate, secondo le ultime novità, non sarà oggetto di proroga. L’agevolazione scadrà, di fatto, il 31 dicembre 2021, data entro la quale bisognerà necessariamente ultimare tutti i pagamenti relativi ai lavori volti alla riqualificazione degli edifici esistenti.
Così come per la quasi totalità dei bonus casa, anche per il bonus facciate il pagamento delle spese deve avvenire con bonifico bancario o postale.
A tal proposito, le istruzioni dettagliate sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 185 del 12 giugno 2020. Nel bonifico bancario o postale dovranno essere inseriti i seguenti dati:
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- causale del versamento;
- numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto che riceve il bonifico.
Causale bonifico: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre informato che anche per il bonus facciate è possibile pagare utilizzando il bonifico già predisposto dalle banche o da Poste Italiane per l’ecobonus e gli altri bonus ristrutturazioni.
Tuttavia, su tali modelli la causale non è quella specificatamente prevista per il bonus facciate: bisognerà inserire come causale del bonifico il riferimento normativo relativo al bonus facciate, “Articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019”.
Qualora, però, non fosse possibile riportare il riferimento normativo relativo al bonus facciate (ad esempio perché non si può modificare la causale già prevista dal bonifico), l’agevolazione verrà comunque riconosciuta, purché non risulti pregiudicata la possibilità di applicare la ritenuta dell’8% esclusiva del suddetto bonus.