Bonus facciate 2022, cessione del credito: sempre obbligatorio il visto di conformità
Bonus facciate 2022: nessuna deroga alla presentazione del visto di conformità, sempre obbligatorio ai fini della cessione del credito. È l’Agenzia delle Entrate a confermare la disposizione emersa dalla Legge di Bilancio 2022, che ha invece confermato la possibilità di deroga per gli altri bonus casa.
Bonus facciate 2022: ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito è sempre obbligatorio il visto di conformità. È quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate, che ha fornito le ultime linee guida sull’agevolazione, ridotta dal 90 al 60% dal 1° gennaio 2022.
Il bons facciate, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio, è quindi escluso totalmente dalle deroghe concesse invece per gli altri bonus casa: vediamo nel seguente articolo cosa comporta ciò e come funziona l’incentivo nel 2022.
Bonus facciate 2022: obbligatorio il visto di conformità
Bonus facciate 2022: la cessione del credito resta sempre vincolata al preventivo controllo documentale da parte di un professionista e all’apposizione del visto di conformità. Nessuna deroga, quindi, sia che si tratti di opere in edilizia libera che nel caso di spese di importo inferiore a 10.000 euro.
I chiarimenti sono arrivati direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che ha fatto il punto sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.
Discorso diverso, invece, per gli altri bonus casa, dove il visto di conformità e l’asseverazione di congruità non sono richiesti ai fini della cessione del credito per i lavori in edilizia libera e per le spese di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Bonus facciate 2022: come funziona
Il bonus facciate 2022 prevede la possibilità di usufruire di una detrazione dall’imposta lorda sulle spese documentate relative agli interventi atti a recuperare o restaurare la facciata di edifici già esistenti. Tra i lavori ammissibili rientrano anche la pulitura e la tinteggiatura esterna. La percentuale dell’aliquota della detrazione, come abbiamo visto, dal 1° gennaio è scesa dal 90% al 60% delle spese sostenute.
Le facciate oggetto dei lavori devono necessariamente essere visibili dalla strada e dal pubblico: di conseguenza, sono esclusi dal bonus tutti gli interventi effettuati sulle facciate interne agli edifici.
Possono richiedere l’agevolazione le seguenti categorie di soggetti:
- le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni);
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni tra professionisti;
- le società semplici;
- tutti i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (oltre alle già citate persone fisiche anche le società di persone e le società di capitali).