Bonus facciate 2022: cosa contiene la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi al bonus facciate tramite la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022. In particolar modo, l’Agenzia riconosce la detrazione anche quando nella causale del bonifico non sono indicati i riferimenti normativi specifici.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al bonus facciate tramite la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022. Nello specifico, l’Agenzia ha dato il via libera alla detrazione anche quando nella causale del bonifico non sono indicati i riferimenti normativi specifici. In tal caso, infatti, è possibile utilizzare quelli già predisposti per l’Ecobonus o gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Vediamo insieme nel dettaglio.
Bonus facciate: cos’è e requisiti
Il bonus facciate è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 e consiste in una detrazione dall’imposta lorda che inizialmente era pari al 90%, per poi passare al 60% nel 2022, sulle spese documentate relative agli interventi atti a recuperare o restaurare la facciata degli edifici. Tra gli interventi rientrano anche la pulitura e la tinteggiatura esterna.
Per richiedere il bonus facciate sono richiesti i seguenti requisiti:
- la visibilità delle facciate;
- l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata;
- la percentuale di intonaco su cui intervenire.
Bonus facciate: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Tramite la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito che il pagamento degli interventi ammessi nel bonus facciate deve essere corrisposto tramite bonifico, bancario o postale, compreso quello online.
Inoltre, è possibile utilizzare i format già predisposti dalle banche o dalle Poste per l’Ecobonus e per gli interventi del recupero del patrimonio edilizio. Non è necessario indicare i riferimenti normativi specifici, ovvero l’art. 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel testo, infatti, si legge:
L’agevolazione può comunque essere riconosciuta nel caso in cui non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi (perché, ad esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi dell’Eco bonus o della detrazione per interventi di recupero edilizio), sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta.
Inoltre, sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”.
Infine, nella circolare, l’Agenzia delle Entrate ricorda la documentazione necessaria per beneficiare del bonus facciate: tra i vari documenti è necessario disporre delle fatture che provano le spese effettivamente sostenute e delle ricevute del bonifico con cui è stato effettuato il pagamento.