Bonus facciate 2022 novità: quando spetta e quali sono le alternative alla detrazione

Rachele Luttazi
  • Esperta in welfare e bonus
  • Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e della Cultura
03/10/2022

Quest’anno scade la possibilità di usufruire del bonus facciate, l’agevolazione che spetta per interventi di recupero o restauro delle pareti esterne di edifici esistenti. Vediamo insieme quando si può usufruire del bonus e quali sono le alternative alla detrazione.

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Il bonus facciate è l’agevolazione per le spese sostenute per interventi di recupero o restauro delle pareti esterne di edifici esistenti che potrà essere usufruita fino al 31 dicembre, come previsto dall’ultima legge di bilancio (legge n. 234/2021).

Vediamo insieme quando si può beneficiare del bonus e quali sono le alternative alla detrazione.

Bonus facciate

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Per beneficiare del bonus facciate sotto forma di detrazione di imposta, pari al 60% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022, è necessario eseguire interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Non essendo soltanto una detrazione Irpef, ma anche Ires, il bonus facciate può essere usufruito da tutti: inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Le alternative alla detrazione

Facciate

A partire dal decreto Rilancio (decreto 34/2020, articolo 121), al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, sono nate le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura anche per il bonus facciate.

La prima consiste nella possibilità di cedere il credito d’imposta, di importo corrispondente alla detrazione spettante, a fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), istituti di credito e intermediari finanziari.

La seconda opzione consiste in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. E’ pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi del bonus facciate e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Per entrambe le opzioni, ricorda la guida, dal 12 novembre 2021 il contribuente ha l’obbligo di richiedere l’asseverazione della congruità delle spese sostenute, da parte di tecnici abilitati, e il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.