Bonus facciate 2023 eredi: è consentita la cessione del credito?
L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza circa l’utilizzo del bonus facciate da parte degli eredi in caso di decesso del contribuente. Vediamo insieme nel dettaglio.
Fino al 31 dicembre 2022, era possibile beneficiare del bonus facciate, il quale consisteva in una detrazione pari al 90%, per poi passare al 60%, sulle spese effettuate per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici estistenti.
In caso di decesso del contribuente, le rate residue dell’agevolazione possono essere trasferite agli eredi? Vediamo insieme cosa ha detto a tal proposito l’Agenzia delle Entrate.
Bonus facciate: le rate residue spettano agli eredi?
Tramite la risposta n. 213, l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere se in caso di decesso del contribuente che ha richiesto il bonus facciate, le rate residue dell’agevolazione possano essere utilizzate dagli eredi.
Il quesito del contribuente
L’Agenzia delle Entrate ha riposto al quesito posto da un contribuente, il quale ha fatto presente che durate il 2021 il padre ha sostenuto spese per interventi ammessi al bonus facciate, ma essendo morto non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione a favore della propria banca.
I lavori hanno avuto inizio e sono terminati nel 2021; infatti, sono stati fatturati dalla ditta esecutrice dei lavori, pagati attraverso gli appositi bonifici bancari e certificati dal tecnico incaricato per quanto attiene alla conformità degli stessi.
Il contribuente ha chiesto se in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dei predetti lavori, possa esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al bonus facciate.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Tramite la risposta n. 213, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto specificato che devono essere stati rispettati i requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 agosto e che, in particolare, va redatta ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto l’asseverazione.
L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che:
- dato che nel 2021, anno in cui sono state sostenute le spese dal de cuius, la quota di detrazione relativa a tale anno competeva al de cuius medesimo che non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione, il relativo importo va indicato, secondo le modalità ordinariamente previste, nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius per il periodo d’imposta 2021;
- l’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, potrà, invece, dal periodo d’imposta 2022 utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita a tali anni o, in alternativa, esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente alle predette rate con le modalità stabilite dai citati provvedimenti direttoriali.