Bonus facciate: che succede se lo sconto in fattura non è indicato?

Manuela Margilio
  • Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Torino
10/03/2023

In caso di lavori di recupero e sistemazione della facciata esterna di un edificio se nella fattura del fornitore non è stato indicato lo sconto applicato il Bonus facciate può essere salvo. Vediamo più nel dettaglio cosa afferma l’Agenzia delle Entrate in merito allo sconto in fattura.

Fattura

Con risposta n. 247 dell’8 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate spiega, in riferimento al Bonus facciate che sussiste un errore di fatturazione,  nel caso in cui nella fattura di acconto dei lavori non sia stata riportata la percentuale di sconto che viene applicata dal fornitore.
In questa circostanza il fornitore si troverebbe nell’impossibilità di maturare e cedere il credito di imposta a terzi.

Nella fattispecie descritta solo il committente potrà beneficiare del Bonus facciate in forma diretta, come detrazione fiscale o optando per la cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione spettante.

Come funziona lo sconto in fattura

Lo sconto in fattura è il contributo anticipato dai fornitori corrispondente alla detrazione spettante al committente.

Per poter accedere alla agevolazione fiscale lo sconto deve essere evidenziato nella fattura anche qualora si tratti di sconto parziale.

Qualora vengano emesse due fatture distinte, una a titolo di acconto per l’avvio dei lavori e l’altra a titolo di saldo, è indispensabile, per fruire del beneficio fiscale, indicare lo sconto fino alla percentuale massima consentita, su ciascuno dei documenti.

Dunque il fornitore deve riportare:

  • il corrispettivo dovuto per l’intervento da eseguire;
  • la percentuale di sconto, pari al diritto alla detrazione, che viene applicato sulla fattura.

Sconto in fattura: quando possibile

Fattura

Nell’ipotesi in cui, come nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il fornitore non abbia indicato lo sconto in fattura, l’errore di fatturazione potrà essere sanato, al verificarsi della seguente condizione: le fatture per il lavoro svolto devono essere saldate con bonifico bancario o postale. Per la correttezza del pagamento e il riconoscimento del beneficio fiscale occorre inserire i seguenti dati:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva;
  • il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato.

In tal caso si potrà dimostrare che, nonostante l’errore di fatturazione, l’opzione per lo sconto in fattura era stata prevista contrattualmente.

L’Agenzia delle Entrate riconosce dunque, al verificarsi di tale casistica, l’ammissibilità dello sconto in fattura, ritenendo utile comunque un’integrazione, tramite un documento extracontabile, che richiami lo sconto applicato.