Bonus genitori separati 2022: cos’è, requisiti e come ottenerlo
Il bonus genitori separati (o divorziati) può essere ormai richiesto da diverse settimane. Vediamo insieme di cosa si tratta, a chi spetta il bonus e come fare domanda.
Il decreto attuativo che definisce regole e requisiti per fare domanda per ottenere il bonus genitori separati o divorziati è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022.
Stiamo parlando del contributo dal valore di 800 euro finanziato dal Fondo istituito con il decreto legge n. 41/2021 che tramite la pubblicazione del decreto attuativo prende ufficialmente il via.
Vediamo insieme di cosa si tratta e come richiedere il bonus.
Bonus genitori separati e divorziati: cos’è
Il bonus padri separati consiste in un assegno dal valore massimo di 800 euro al mese rivolto a quei genitori che non riescono a pagare l’assegno di mantenimento ai propri figli per colpa di una diminuzione del reddito causata dalla pandemia.
Nello specifico, l’assegno spetta a quei genitori che:
- siano tenuti a versare il mantenimento all’ex coniuge o convivente;
- abbiano figli minori o non autosufficienti o portatori di handicap grave;
- abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a causa della pandemia da Covid-19.
Il bonus spetta a quel genitore che non è riuscito a versare l’assegno di mantenimento se:
- ha un reddito uguale o inferiore a 8.174 €;
- ha avuto una cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di almeno 90 giorni tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020;
- ha avuto un calo del reddito nel 2020 di almeno il 30% rispetto al reddito 2019.
Come fare domanda
La domanda potrà essere presentata mediante il portale del Dipartimento per le politiche della famiglia che deve ancora lanciare l’apposita piattaforma.
Nel frattempo, il decreto attuativo chiarisce quali sono le informazioni da inserire nella richiesta del bonus:
- le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
- il codice fiscale;
- gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
- l’importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
- se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione della sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile;
- il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualità per la quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell’anno 2021;
- la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’inadempienza e l’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
- l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica.
Alla domanda sarà necessario allegare la copia del proprio documento di identità e del titolo dal quale risulta il diritto all’assegno di mantenimento.