Bonus genitori separati 2023 al via: cos’è e come funziona
Il decreto relativo al bonus genitori separati (o divorziati) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Vediamo insieme di cosa si tratta, a chi spetta il bonus e come fare domanda.
Il Dpcm relativo alla “definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi” previsti dal bonus genitori separati è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022.
Si tratta del contributo dal valore di 800 euro finanziato dal Fondo istituito con il decreto legge n. 41/2021 “per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento”.
Vediamo insieme cos’è e come fare domanda per ricevere il bonus.
Bonus genitori separati e divorziati: cos’è
Il bonus genitori separati consiste in un assegno dal valore massimo di 800 euro al mese che spetta a quei genitori che non riescono a pagare l’assegno di mantenimento ai propri figli per colpa di una diminuzione del reddito causata dalla pandemia.
Nello specifico, l’assegno è rivolto a quei genitori che:
- siano tenuti a versare il mantenimento all’ex coniuge o convivente;
- abbiano figli minori o non autosufficienti o portatori di handicap grave;
- abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a causa della pandemia da Covid-19.
La misura vuole aiutare quei genitori che non sono riusciti a versare l’assegno di mantenimento se:
- hanno un reddito uguale o inferiore a 8.174 €;
- hanno avuto una cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di almeno 90 giorni tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020;
- hanno avuto un calo del reddito nel 2020 di almeno il 30% rispetto al reddito 2019.
Come fare domanda
La domanda potrà essere presentata mediante il portale del Dipartimento per le politiche della famiglia e le informazioni da inserire nella richiesta del bonus sono le seguenti:
- le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
- il codice fiscale;
- gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
- l’importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
- se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione della sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile;
- il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualità per la quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell’anno 2021;
- la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’inadempienza e l’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
- l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica.
Alla domanda sarà necessario allegare la copia del proprio documento di identità e del titolo dal quale risulta il diritto all’assegno di mantenimento.