Bonus infissi 2021: requisiti e a chi spetta
Dopo la conversione in legge del Sostegni bis sono stati approvati e ampliati i bonus, tra cui quello per l’installazione di infissi. Vediamo quali sono le agevolazioni in base all’applicazione dell’ecobonus ordinario oppure del Superbonus 110%.
Cerchiamo di capire come funziona il bonus infissi per il 2021. Di solito, i lavori sugli infissi rientrano nell’ecobonus ordinario, quindi le aliquote della detrazione vanno dal 50 al 65%. Con l’arrivo del Superbonus, però, si sono aperte anche le porte del 110%, ma è possibile usufruire dell’agevolazione solamente con determinati requisiti.
L’intervento dell’ENEA è stato fondamentale per fare chiarezza sui requisiti e sull’ammontare del bonus che si potrà ottenere: vediamo tutto nel dettaglio.
Bonus infissi: a chi spetta?
Il bonus infissi si palesa sottoforma di agevolazione fiscale, con aliquota al 50% del totale speso, con massimale fissato a 60mila euro. L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Gli interventi che riguardano serramenti e infissi rientrano nella categoria agevolata se vengono effettuati su edifici che alla data di inizio dei lavori sono:
- “esistenti”, cioè accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di impianto di climatizzazione invernale.
Bonus infissi: ecco i requisiti per accedervi
Sulla base delle indicazioni dell’ENEA:
- l’intervento deve consistere nella sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti, e non come una installazione ex novo;
- il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
- i valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
I valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono inoltre essere:
-
- inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.