Bonus madri disoccupate 2022: che cos’è e quando spetta
È stato prorogato al 2022 il bonus maternità erogato dai Comuni per le madri disoccupate senza una copertura previdenziale obbligatoria. L’assegno mensile spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute nei 6 mesi antecedenti alla richiesta. Vediamo come funziona il bonus e come richiederlo.
Le madri disoccupate senza una copertura previdenziale obbligatoria potranno ricevere anche nel 2022 il bonus erogato dai Comuni. Chi non lavora, quindi, potrà avere diritto a percepire l’assegno per un massimo di 5 mensilità, al pari dell’indennità riconosciuta con il congedo di maternità da parte dell’INPS.
Vediamo nel seguente articolo come funziona il bonus, quali sono gli importi e come fare per presentare la domanda.
Bonus madri disoccupate 2022: come funziona
È stato confermato anche per quest’anno il bonus madri disoccupate erogato dai Comuni alle mamme che non hanno copertura previdenziale obbligatoria e che non rientrano nelle categorie beneficiarie del congedo di maternità INPS.
L’assegno mensile potrà essere richiesto in caso di nascita, affidamento preadottivo e adozione avvenuta nei 6 mesi antecedenti alla richiesta, dalle madri con un ISEE non superiore a 17.747,58 euro.
Possono accedere a tale strumento anche le lavoratrici occupate che non hanno diritto a trattamenti economici di maternità o, in misura parziale, qualora queste beneficino di trattamenti d’importo inferiore a quello dell’assegno (per la quota differenziale).
Bonus madri disoccupate 2022: importi e domande
Al pari del congedo di maternità INPS, anche il bonus madri disoccupate spetta per una durata massima di 5 mensilità. L’importo massimo dell’assegno per il 2022 è di 1.773,65 euro.
La richiesta di accesso al bonus va presentata direttamente al Comune, secondo le modalità indicate dall’amministrazione di riferimento, e necessariamente entro 6 mesi dal verificarsi dell’evento che dà luogo alla prestazione. Nonostante la domanda vada presentata al Comune, l’assegno verrà erogato dall’INPS, in un’unica soluzione e non oltre i 45 giorni successivi dalla data di ricezione dei dati trasmessi ai Comuni.
L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con altri bonus famiglia.