Bonus mamma 2022 erogato dai Comuni: cos’è, quando spetta e come richiederlo
È attivo anche quest’anno il bonus maternità erogato dai Comuni per le madri che non hanno una copertura previdenziale obbligatoria. L’assegno mensile spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute nei 6 mesi antecedenti alla richiesta. Vediamo insieme i dettagli del bonus.
Anche quest’anno le madri senza una copertura previdenziale obbligatoria potranno ricevere il bonus maternità erogato dai Comuni, un assegno concesso per un massimo di 5 mensilità, al pari dell’indennità riconosciuta durante il congedo di maternità INPS.
Vediamo nel seguente articolo tutti i dettagli della misura di sostegno.
Bonus maternità 2022: di cosa si tratta
È attivo anche nel 2022 il bonus maternità erogato dai Comuni alle madri che non hanno copertura previdenziale obbligatoria e che non rientrano nelle categorie beneficiarie del congedo di maternità INPS.
Nello specifico, l’assegno mensile può essere richiesto in caso di nascita, affidamento preadottivo e adozione avvenuta nei 6 mesi antecedenti alla richiesta, dalle madri con un ISEE in corso di validità non superiore a 17.747,58 euro.
Possono accedere a tale strumento anche le lavoratrici occupate che non hanno diritto a trattamenti economici di maternità o, in misura parziale, qualora queste beneficino di trattamenti d’importo inferiore a quello dell’assegno (per la quota differenziale).
Bonus maternità 2022: importi e domanda
Al pari dell’indennità riconosciuta durante il congedo di maternità INPS, anche il bonus maternità spetta per una durata massima di 5 mensilità. L’importo dell’assegno, in seguito all’aggiornamento e alla rivalutazione dell’1,9%, passa dai 348,12 euro del 2021 a 354,73 euro, per una cifra massima ottenibile di 1.773,65 euro.
La richiesta di accesso al bonus maternità va presentata direttamente al Comune, secondo le modalità indicate dall’amministrazione di riferimento, e necessariamente entro 6 mesi dal verificarsi dell’evento che dà luogo alla prestazione (ossia dal parto o dalla notifica dell’affidamento preadottivo o dell’adozione).
Nonostante la domanda vada presentata al Comune, l’assegno verrà erogato dall’INPS, in un’unica soluzione e non oltre i 45 giorni successivi dalla data di ricezione dei dati trasmessi ai Comuni.
L’assegno di maternità non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali, ed è inoltre cumulabile con altri bonus famiglia.