Bonus mamme disoccupate 2023: quando scade e come averlo
L’Assegno di maternità dei comuni è anche chiamato Bonus mamme disoccupate, e per l’anno in corso il sussidio è stato rinnovato ed è quindi ancora valido. Si tratta di un bonus molto importante di sostegno alla maternità: vediamo insieme a chi spetta.
Viene chiamato Bonus per mamme disoccupate, ma in verità stiamo parlando dell’Assegno di maternità nei comuni. Si tratta di un sussidio che è destinato alle madri disoccupate o in occupate, che siano residenti in Italia o cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno.
Questo sussidio può essere richiesto anche dai padri in caso di decesso o di abbandono da parte della madre. Il bonus viene erogato solamente a coloro che presentano un reddito inferiore a 19.185,13 € l’anno. Questo sussidio fa parte dei diversi bonus che lo Stato ha stanziato a sostegno della genitorialità, in particolare per sostenere le madri che non riescono a trovare lavoro in questo momento.
L’assegno di maternità dei comuni a un importo di 383,46 € al mese. Tuttavia questo bonus può essere ottenuto solamente per un massimo di cinque mensilità all’anno. Dunque, il bonus può arrivare ad ammontare fino a un totale di 1917,30 €, i quali sono già adeguati all’inflazione.
Assegno di maternità dei comuni: che cos’è e chi ne ha diritto
Oltre al requisito del reddito di cui abbiamo parlato sopra, per poter beneficiare dell’assegno di maternità dei comuni è necessario non percepire nessun’altra forma di sussidio di previdenza sociale: non possono quindi richiedere il bonus coloro che percepiscono la disoccupazione, la pensione o l’integrazione per malattia.
Inoltre non è possibile fare richiesta per il bonus mamme disoccupate quello che si stia già beneficiando di altri assegni di maternità che vengono erogati dall’Inps.
La domanda per ottenere il bonus deve essere presentata al proprio comune di residenza, presentando con la domanda tutti i documenti necessari a dimostrare l’idoneità a ottenere il bonus. Inoltre la richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo incasso in famiglia di un minore adottato o in affido preadottivo. Sarà poi l’ente locale a incaricarsi di verificare che i requisiti per l’assegno sussistano.