Bonus maternità 2022: cos’è, quando spetta e come ottenerlo

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
21/09/2022

Il bonus maternità erogato dai Comuni è una particolare misura di sostegno riconosciuta alle madri disoccupate senza una copertura previdenziale obbligatoria. L’assegno, erogato per un massimo di 5 mensilità, spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute nei 6 mesi antecedenti alla richiesta. 

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Le madri disoccupate senza una copertura previdenziale obbligatoria possono beneficiare del bonus maternità erogato dai Comuni, una particolare misura che prevede il riconoscimento per un massimo di 5 mensilità di un assegno alle mamme senza lavoro in possesso di determinati requisiti economici.

Vediamo nel seguente articolo tutti i dettagli della misura.

Bonus madri disoccupate 2022: di cosa si tratta

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Il bonus maternità 2022 viene erogato dai Comuni alle mamme che non hanno copertura previdenziale obbligatoria e che non rientrano nelle categorie beneficiarie del congedo di maternità INPS.

L’assegno mensile può essere richiesto in caso di nascita, affidamento preadottivo e adozione avvenuta nei 6 mesi antecedenti alla richiesta, dalle madri con un ISEE non superiore a 17.747,58 euro.

Possono accedere a tale strumento anche le lavoratrici occupate che non hanno diritto a trattamenti economici di maternità o, in misura parziale, qualora queste beneficino di trattamenti d’importo inferiore a quello dell’assegno (per la quota differenziale).

Bonus madri disoccupate 2022: importi e domande

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Al pari del congedo di maternità INPS, anche il bonus madri disoccupate spetta per una durata massima di 5 mensilità. L’importo massimo dell’assegno per il 2022 è di 1.773,65 euro.

La richiesta di accesso al bonus va presentata direttamente al Comune, secondo le modalità indicate dall’amministrazione di riferimento, e necessariamente entro 6 mesi dal verificarsi dell’evento che dà luogo alla prestazione. Nonostante la domanda vada presentata al Comune, l’assegno viene erogato dall’INPS, in un’unica soluzione e non oltre i 45 giorni successivi dalla data di ricezione dei dati trasmessi ai Comuni.

L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con altri bonus famiglia.