Bonus mobili 2022: cosa succede in caso di vendita della casa?

Rachele Luttazi
  • Esperta in welfare e bonus
  • Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e della Cultura
14/09/2022

In caso  di vendita della casa, non è possibile trasferire all’acquirente le rate residue del bonus mobili, a differenza di quanto previsto per il bonus ristrutturazione. Vediamo insieme cosa ha detto a tal proposito l’Agenzia delle Entrate.

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L’Agenzia delle Entrate ha specificato che in caso di vendita della casa la detrazione prevista dal bonus mobili non può essere ceduta all’acquirente, a differenza di quanto previsto per il bonus ristrutturazione. Dunque, è chi vende casa o meglio il soggetto che ha sostenuto le spese ammesse in detrazione che continua ad utilizzare le rate residue.

Bonus mobili 2022: di cosa si tratta

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l bonus mobili ed elettrodomestici consiste in una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi:

  • di classe non inferiore alla A per i forni;
  • di classe E per le lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie;
  • di classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Contemporaneamente, è necessario aver realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

Bonus mobili 2022: detrazione senza cessione se si vende la casa

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Chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia detraibili al 50 per cento può accedere anche al bonus mobili, ma in caso di vendita della casa, se da un lato è previsto il trasferimento in capo all’acquirente delle rate del bonus ristrutturazione non ancora fruite, resterà il beneficiario originario a dover utilizzare le quote rimanenti del bonus mobili.

A specificarlo è stata l’Agenzia delle Entrate, in una risposta pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi.

Per quel che riguarda il bonus ristrutturazione è l’articolo 16-bis, comma 8 del TUIR a prevedere che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati i lavori la detrazione non utilizzata è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente, salvo diverso accordi tra le parti.

Secondo quanto previsto dalla circolare n. 21 del 24 aprile 2010, la detrazione del bonus mobili non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile. Una regola che, come specificato nella circolare n. 17/2015, si applica anche qualora con la cessione dell’immobile vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese rientranti nel bonus ristrutturazione.