Bonus mobili 2022: cosa succede in caso di vendita della casa?
In caso di vendita della casa, non è possibile trasferire all’acquirente le rate residue del bonus mobili, a differenza di quanto previsto per il bonus ristrutturazione. Vediamo insieme cosa ha detto a tal proposito l’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che in caso di vendita della casa la detrazione prevista dal bonus mobili non può essere ceduta all’acquirente, a differenza di quanto previsto per il bonus ristrutturazione. Dunque, è chi vende casa o meglio il soggetto che ha sostenuto le spese ammesse in detrazione che continua ad utilizzare le rate residue.
Bonus mobili 2022: di cosa si tratta
l bonus mobili ed elettrodomestici consiste in una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi:
- di classe non inferiore alla A per i forni;
- di classe E per le lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie;
- di classe F per i frigoriferi e i congelatori.
Contemporaneamente, è necessario aver realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.
Bonus mobili 2022: detrazione senza cessione se si vende la casa
Chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia detraibili al 50 per cento può accedere anche al bonus mobili, ma in caso di vendita della casa, se da un lato è previsto il trasferimento in capo all’acquirente delle rate del bonus ristrutturazione non ancora fruite, resterà il beneficiario originario a dover utilizzare le quote rimanenti del bonus mobili.
A specificarlo è stata l’Agenzia delle Entrate, in una risposta pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi.
Per quel che riguarda il bonus ristrutturazione è l’articolo 16-bis, comma 8 del TUIR a prevedere che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati i lavori la detrazione non utilizzata è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente, salvo diverso accordi tra le parti.
Secondo quanto previsto dalla circolare n. 21 del 24 aprile 2010, la detrazione del bonus mobili non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile. Una regola che, come specificato nella circolare n. 17/2015, si applica anche qualora con la cessione dell’immobile vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese rientranti nel bonus ristrutturazione.