Bonus nido 2021: valido anche in caso di rimborso della retta

Rachele Luttazi
  • Esperta in welfare e bonus
  • Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e della Cultura
03/08/2021

Il Tribunale di Chieti ha sentenziato che l’erogazione del bonus nido è valida anche nei mesi riguardanti il lockdown del 2020, in seguito alla vicenda di due mamme a cui è stata negata la misura. Scopriamo cosa c’è scritto sulla sentenza e le dichiarazioni dell’INPS in merito.

1211-minLa sentenza 1198 del Tribunale di Chieti depositata il 21 luglio ha stabilito che il bonus nido dovrà essere erogato dall’INPS anche nel caso in cui la struttura abbia rimborsato la famiglia in seguito alle chiusure previste dal lockdown del 2020.

Il caso posto all’attenzione del Tribunale è stato quello di due madri a cui l’Istituto aveva negato il bonus nido per i mesi di aprile e maggio 2020, dato che erano state rimborsate della retta in seguito alla chiusura della struttura.

Bonus nido: la sentenza del Tribunale di Chieti

1926-minIl Tribunale di Chieti ha sentenziato che le famiglie possono beneficiare del bonus nido anche in caso di chiusura delle strutture nell’anno passato per via del lockdown stabilito a causa dell’emergenza pandemica.

Il caso analizzato riguardava due madri a cui la struttura non ha concesso il bonus per i mesi che sono stati interessati dal lockdown nel 2020, ma il Tribunale ha dichiarato che i requisiti necessari per l’erogazione della misura sono l’iscrizione all’asilo nido e il pagamento della retta.

Le dichiarazioni dell’INPS

1319-minAnche i chiarimenti dell’INPS pubblicati nei mesi successivi al lockdown supportano quanto previsto dalla sentenza del Tribunale di Chieti in merito ai requisiti necessari. Il messaggio dell’INPS afferma che:

“Ciò che rileva ai fini dell’erogazione del bonus asilo nido è l’adempimento dell’onere di pagamento della retta, nascente dal contratto stipulato con la scuola, da cui deriva l’obbligazione del versamento, per la durata dell’anno scolastico, della rata mensile o in un’unica soluzione”

Nel messaggio n. 1447 del 1° aprile l’INPS aveva specificato che per ottenere il bonus nido non era necessario presentare la documentazione per attestare la frequenza nei mesi di chiusura. Inoltre, aveva stabilito che rimaneva

“il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell’asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, sulla base della documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa”.