L’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito al bonus casa under 36 tramite la circolare n. 12/E di ottobre, contenente le regole per le agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani con un focus sui casi di decadenza e di insussistenza dei requisiti.
La circolare n. 12/E dell’Agenzia dell’Entrate ha reso note alcune importanti informazioni sul bonus prima casa rivolto ai giovani di età non superiore a 36 anni.
Nello specifico, il documento ha chiarito i regimi di tassazione dell’immobile nel caso in cui non sussistano i requisiti per beneficiare del bonus o ci sia la decadenza dello stesso. Vediamo nel dettaglio le indicazioni a riguardo.
Bonus prima casa under 36: quando si decade dal beneficio
La circolare n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti in relazione al bonus prima casa under 36.
Per quanto riguarda la decadenza dall’agevolazione, secondo la nota II-bis, commi 4 e 4bis questa si verifica in caso di:
- mancato trasferimento della residenza nei termini previsti;
- dichiarazione mendace, resa nell’atto di acquisto, circa la sussistenza dei requisiti;
- alienazione infra-quinquennale non seguita dal riacquisto entro l’anno;
- mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova “prima casa”.
In tutte queste ipotesi, l’imposta di registro è determinata nella misura del 9% e le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 50 euro ciascuna. L’imposta sostitutiva sul finanziamento, invece, è applicata nella misura del 2%.
Bonus casa under 36: insussistenza dei requisiti
Quali sono, invece, le ripercussioni sull’agevolazione nel caso in cui si verifichi un’insussistenza dei requisiti?
Il comma 10 dell’articolo 64 del decreto Sostegni bis disciplina le conseguenze nel caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare del bonus prima casa under 36, prevedendo:
- il recupero delle imposte dovute;
- l’applicazione degli interessi;
- l’irrogazione di sanzioni secondo quanto stabilito dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR e dall’articolo 20 del DPR n. 601 del 1973.
Qualora sia riscontrata la sola insussistenza dei requisiti, come il valore dell’ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, in caso di atto soggetto a imposta di registro, questa è recuperata nella misura del 2% e le imposte ipotecarie e catastali sono applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
In tutte queste situazioni resta ferma l’applicazione dell’IVA con aliquota del 4%.




