Bonus prima casa under 36: quando si perde l’agevolazione
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al bonus casa under 36, prorogato fino al 31 dicembre 2022, indicando i casi in cui vengono meno i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’abitazione principale da parte dei giovani: vediamo nel dettaglio quali sono le conseguenze.
L’Agenzia dell’Entrate ha reso note alcune importanti informazioni sul bonus prima casa rivolto ai giovani di età non superiore a 36 anni, misura già ufficialmente prorogata fino al 31 dicembre 2022.
Nello specifico, sono arrivati chiarimenti in merito ai regimi di tassazione dell’immobile nel caso in cui non sussistano i requisiti per beneficiare del bonus o ci sia la decadenza dello stesso. Vediamo nel dettaglio tutte le indicazioni a riguardo.
Bonus prima casa under 36: quando si decade dall’agevolazione
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti in relazione al bonus prima casa under 36, il pacchetto di incentivi fiscali destinato ai giovani di età non superiore a 36 anni che decidono di acquistare l’abitazione principale.
Nello specifico, i chiarimenti sono arrivati in merito ai casi di decadenza dall’agevolazione e di insussistenza dei requisiti.
Per quanto riguarda la decadenza dall’agevolazione, questa si verifica in caso di:
- mancato trasferimento della residenza nei termini previsti;
- dichiarazione mendace, resa nell’atto di acquisto, circa la sussistenza dei requisiti;
- alienazione infra-quinquennale non seguita dal riacquisto entro l’anno;
- mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova “prima casa”.
In tutte queste ipotesi, l’imposta di registro è determinata nella misura del 9% e le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 50 euro ciascuna. L’imposta sostitutiva sul finanziamento, invece, è applicata nella misura del 2%.
Cosa succede nel caso di un’insussistenza dei requisiti?
Queste, invece, le conseguenze nel caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare del bonus prima casa under 36:
- recupero delle imposte dovute;
- applicazione degli interessi;
- irrogazione di sanzioni secondo quanto stabilito dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR e dall’articolo 20 del DPR n. 601 del 1973.
Qualora sia riscontrata la sola insussistenza dei requisiti, come il valore dell’ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, in caso di atto soggetto a imposta di registro, questa è recuperata nella misura del 2% e le imposte ipotecarie e catastali sono applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Resta ferma l’applicazione dell’IVA con aliquota del 4%.