Bonus sanificazione 2021: come utilizzarlo e per quali spese
Bonus sanificazione: pubblicata martedì 2 novembre la circolare dell’Agenzia delle Entrate con l’aggiornamento delle linee guida relative alle modalità di utilizzo dell’incentivo e alla lista di spese ammissibili. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità a riguardo.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 2 novembre 2021 la circolare n. 13 contenente le ultime novità sul cosiddetto bonus sanificazione, il credito d’imposta valido per l’acquisto di dispositivi di protezione e per le spese sostenute per fruire di servizi di sanificazione presso gli ambienti di lavoro richiedibile entro domani 4 novembre.
Nel documento sono state indicate le modalità attraverso cui è possibile utilizzare il bonus e l’elenco preciso delle spese ammesse: vediamole meglio insieme.
Bonus sanificazione: cos’è e chi può richiederlo
C’è tempo fino a domani 4 novembre per inoltrare le domande per ottenere il bonus sanificazione, il credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei dipendenti e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi.
Il credito d’imposta, che spetta fino ad un massimo di 60 mila euro a beneficiario, può essere richiesto da:
- i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
Bonus sanificazione: come utilizzarlo
Le modalità di fruizione del bonus sanificazione sono due, come specificato dall’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate:
- in compensazione senza applicazione di limiti, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento previsto entro il 12 novembre 2021 (per consentire l’utilizzo in compensazione del bonus sanificazione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate);
- utilizzando il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato.
Ricordiamo, inoltre, che il credito d’imposta non è cedibile a terzi.
Bonus sanificazione: tutte le spese ammesse
Di seguito riportiamo tutte le tipologie di spese ricomprese nel bonus sanificazione:
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale;
- sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa e istituzionale;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- interventi effettuati sugli impianti di condizionamento diversi da quelli di ordinaria manutenzione e ricompresi tra le attività di sanificazione (indicate nella circolare n. 20/E del 2020).