Bonus sanificazione 2021: quando spetta e come funziona
L’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale del credito d’imposta usufruibile con il bonus sanificazione, l’agevolazione introdotta dal Sostegni bis sulle spese sostenute da professionisti e imprese per i costi di sanificazione di ambienti e strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Vediamo meglio come funziona la misura.
È stata ufficialmente definita la percentuale del credito d’imposta del bonus sanificazione introdotto dal decreto Sostegni bis, la misura destinata a supportare le imprese e i professionisti nelle spese sostenute per sanificare gli ambienti di lavoro e per acquistare dispositivi di protezione utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Le ultime indicazioni sull’agevolazione sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 309145 del 10 novembre 2021: vediamo più da vicino le novità a riguardo.
Bonus sanificazione 2021: come funziona
Il bonus sanificazione, introdotto con il decreto Sostegni bis, consiste in un credito d’imposta rivolto a esercenti e professionisti per i costi di sanificazione di ambienti e strumenti e per quelli sostenuti per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
L’Agenzia delle Entrate ha definito in data 10 novembre 2021 la percentuale del credito d’imposta, che sarà pari al 30% delle spese affrontate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 entro l’importo massimo di 60 mila euro.
Il credito d’imposta è usufruibile direttamente nella dichiarazione dei redditi 2021 o, in alternativa, in compensazione tramite modello F24 (indicando il codice tributo 6951 “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione”).
Bonus sanificazione 2021: quando si può richiedere
Possono essere ammesse al bonus sanificazione 2021:
- le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- le spese per l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- le spese per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi;
- le spese per l’acquisto di dispositivi di sicurezza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.
- le spese per la somministrazione di tamponi ai lavoratori.