Bonus transitorio assegno unico: cos’è?

Mattia Anastasi
  • Dott. in Economia Aziendale con curriculum Manageriale
03/01/2022

Il regime del nuovo assegno unico continua a regalare sorprese per gli aventi diritto: è possibile ottenere, per determinati soggetti, un bonus transitorio in presenza di un requisito essenziale. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quali sono i requisiti.

Bambini

La pubblicazione del testo definitivo del nuovo assegno unico per i figli, consente di vedere come sia possibile ottenere una maggiorazione, stanti determinati requisiti. In particolare, questa è riservata ai nuclei familiari con ISEE no superiore a 25 mila euro. La durata del bonus transitorio prevista è di tre anni e verrà corrisposta assieme all’assegno unico.

La maggiorazione è stata introdotta per “consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività”.

Bonus transitorio assegno unico: chi sono i beneficiari?

Bambini

Iniziamo ad analizzare il nuovo bonus, approfondendo in primis chi sono i beneficiari di tale agevolazione. Come detto, le somme spettanti in maggiorazione, saranno aggiunte alla quota di assegno unico spettante in automatico. I soggetti beneficiari saranno coloro che sono in possesso di due requisiti:

  • valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000,00€;
  • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare.

Bonus assegno unico: come funziona?

Bebè

Vediamo ora come funziona a livello tecnico il nuovo bonus. La maggiorazione prevista è data dalla somma mensile della componente familiare e dall’ammontare mensile della componente fiscale. Da queste però, va sottratto il valore mensile dell’assegno.

La componente familiare è data dal:

  • per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto (la trovate di seguito);
  • per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto.

La componente fiscale si determina nel seguente modo:

  • nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati;
  • nei casi diversi da quelli appena descritti, l’importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente.