Cartelle fino a 1000 euro: entro quando i Comuni devo comunicare lo stralcio

Rachele Luttazi
  • Esperta in welfare e bonus
  • Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e della Cultura
09/03/2023

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha aggiornato i modelli per consentire a enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di scegliere di non riscuotere i carichi affidati loro dal 2000 al 2015 fino a mille euro.

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L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha aggiornato i modelli per consentire a enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (come i Comuni) di operare una scelta sullo stralcio dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 fino a mille euro. Questa scelta appartiene a una delle dodici sanatorie della tregua fiscale contenuta nella Legge di Bilancio.

Milleproroghe: esteso il potere agli enti

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La legge di conversione del decreto Milleproroghe (legge 14/2023) ha esteso anche a questi enti la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto stabilito dalla manovra 2023 (legge 197/2022) che prevedeva l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (stralcio parziale) in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente.

La scadenza per gli enti

La deadline per la deliberazione è fissata per il 31 marzo 2023, data entro la quale andrà deliberato il non annullamento parziale oppure l’annullamento integrale.

Proroga al 31 marzo 2023

Inoltre, la legge di conversione del decreto Milleproroghe ha stabilito la proroga del termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possono deliberare la non applicazione dello stralcio «parziale» dei carichi di importo residuo (alla data del 1° gennaio 2023) fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023.

Come sarà comunicato il provvedimento

Per comunicare il provvedimento di applicazione dello stralcio integrale o di rifiuto dell’annullamento parziale, gli enti devono inviarlo esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) dell’Agenzia delle Entrate Riscossione indicato nei moduli, insieme a una copia del provvedimento stesso.

La legge di Bilancio ha previsto per i carichi di tali enti un annullamento automatico di tipo «parziale», riferito solo alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica restano interamente dovute.