Cassa integrazione CIGO 2022: obblighi e scadenze

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
20/01/2022

Cassa integrazione 2022: dopo la scadenza della cassa Covid si torna alla normale CIGO, con le modalità e le scadenze adottate prima dello scoppio della pandemia. Vediamo nel seguente articolo chi può accedervi e quali sono gli obblighi da rispettare.

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Dal 1° gennaio 2022 è stata ripristinata ufficialmente la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), che va a sostituire la cassa Covid adottata durante i mesi peggiori della pandemia da Coronavirus.

Si torna quindi alle modalità e alle tempistiche dettate dal Jobs Act, con relative scadenze e obblighi da rispettare: vediamoli nel dettaglio.

Cassa integrazione 2022: si torna alla modalità ordinaria

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Con l’esaurimento della cassa Covid scattato il 1° gennaio 2022 si torna alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), l’ammortizzatore sociale adottato precedentemente allo scoppio della pandemia.

La scadenza per la domanda di CIGO, da inviare all’INPS con allegata una relazione tecnica come previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale n. 95442 del 2016, è di:

  • 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa;
  • entro la fine del mese successivo per gli eventi oggettivamente non evitabili.

Questi i principali obblighi burocratici da rispettare:

  • obbligo di informazione e consultazione sindacale attraverso la comunicazione alle Rsa o alla Rsu aziendali, oppure alle sedi territoriali delle organizzazioni comparativamente più rappresentative (è richieso di indicare le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati);
  • eventuale esame congiunto, se richiesto da una delle parti, che deve concludersi entro 25 giorni dalla comunicazione iniziale (entro 10 giorni nelle imprese con meno di 50 dipendenti).

Cassa integrazione 2022: a chi spetta

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La CIGO, cassa integrazione guadagni ordinaria, è l’ammortizzatore sociale a cui possono accedere i datori di lavoro, senza limiti dimensionali, appartenenti ai settori indicati nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015 (Jobs Act):

  • imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione.

La Legge di Bilancio 2022 ha ricompreso tra i lavoratori ammessi alla CIGO anche gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.