Cassa integrazione Covid 2021: proroga e scadenza per fare richiesta

Rachele Luttazi
  • Esperta in welfare e bonus
  • Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e della Cultura
05/12/2021

È in corso di approvazione la legge che prevede la proroga per la presentazione della domanda per la cassa integrazione Covid, scaduta tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021. Vediamo insieme cosa prevede la proroga e a quando è fissata la nuova scadenza.

office-new-normal-men-wearing-medical-mask-covid-19-minRiaprono i termini per fare richiesta della cassa integrazione Covid, come previsto da un emendamento approvato nel corso della conversione in legge del DL 146 2021, che dovrebbe essere approvata il 20 dicembre. La proroga dunque si protrae fino al 31 dicembre 2021, data entro cui sarà necessario ultimare l’invio dei dati da parte dei datori di lavoro relativi a conguagli o pagamento diretto della cassa integrazione con causale COVID 19 scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.

Cassa integrazione Covid 2021: proroga fino al 31 dicembre

freelancer-talking-with-coworker-about-business-startegy-while-sitting-in-new-normal-office-wearing-protective-face-mask-to-prevent-infection-with-coronavirus-team-respecting-social-distancing-minLa proroga della Cassa integrazione Covid è stata presentata dal Consiglio nazionale in audizione parlamentare. Grazie a questo prolungamento, sarà possibile recuperare eventuali domande di cassa integrazione e assegni ordinari in merito entro il 31 dicembre, inoltre, sarà possibile inviare i dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo con termini scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.  Anche le domande già inviate dopo la scadenza saranno automaticamente considerate valide ma solo entro il limite di spesa di 10 milioni di euro.

Chiarimenti sulla presentazione della domanda

Covid-19-aziende-1280×720 (1)La Fondazione studi del Consiglio nazionale ha affermato che la nuova legge rappresenta uno strumento di semplificazione laddove

“considera validamente presentate le domande di cassa integrazione guadagni già inviate, e non accolte, alla data di entrata in vigore della legge di conversione”

Dato che allo stato attuale, non ci sono blocchi telematici o procedurali che impediscano la presentazione delle domande di cassa integrazione per periodi temporali decaduti, anche in considerazione di precedenti analoghi , è

“ragionevole valutare l’opportunità di procedere, medio tempore, alla presentazione, laddove non già effettuata, di tutte le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, prima della data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 146/2021, affinché i datori di lavoro si possano avvalere efficacemente della validità prescritta per tutte le istanze inviate anticipatamente al predetto termine.”

Per quanto riguarda invece domande di accesso effettivamente inviate e respinte per tardiva presentazione della domanda la Fondazione ritiene che non sia necessario riproporle entro la data di entrata in vigore della legge di conversione.