Tra gli aiuti previsti dallo Stato in seguito all’emergenza da Coronavirus, due possono essere ancora richiesti: la cassa integrazione Covid e la casa integrazione guadagni straordinaria. Vediamo insieme le date di scadenza e i requisiti richiesti.
L’Inps ha riepilogato quali sono gli aiuti di cassa integrazione Covid ancora attivi tramite la circolare n.125 del 9 agosto 2021 e oggi risulta utile rimembrali poiché le date di scadenza per richiederli si avvicinano. Infatti, per coloro che rientrano tra i requisiti per ottenere la cassa integrazione Covid e guadagni straordinaria le date da ricordare sono rispettivamente quella del 31 ottobre e del 31 dicembre.
Cassa integrazione Covid: 28 settimane entro il 31 ottobre
Entro il 31 ottobre è necessario utilizzare, tra le settimane di cassa integrazione Covid, quelle relative alla CIG in deroga e assegno ordinario introdotte dal decreto Sostegni. Queste settimane fanno riferimento al periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 2021, per un totale di 28 settimane, come indicato dall’’articolo 8 comma 2 del decreto n.41/2021 convertito dalla legge n. 69/2021.
Le 28 settimane di cassa integrazione Covid si rivolgono a:
datori di lavoro che fanno riferimento al FIS, Fondo di integrazione salariale;
datori di lavoro che fanno riferimento ai fondi di solidarietà bilaterali;
chi accede alla cassa integrazione in deroga.
Cassa integrazione guadagni straordinaria: 26 settimane entro il 31 dicembre
Un ulteriore aiuto che può essere ancora richiesto è quello inerente alla cassa integrazione guadagni straordinaria per 26 settimane, disciplinata dall’articolo 40 del decreto 73/2021 convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, entro il 31 dicembre 2021. Le settimane fanno riferimento al periodo che va dalla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio) al 31 dicembre 2021.
Si tratta di una misura pensata dal governo per il graduale superamento del blocco dei licenziamenti, quello che si può definire contratto di solidarietà, ed è rivolta ai datori di lavoro di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n.148/2015.
La cassa integrazione Covid in esame si riferisce alle imprese che nel primo semestre 2021 abbiano subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019.