Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO): come funziona e quando spetta

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
01/09/2022

Da quest’anno, in seguito alla scadenza della cassa Covid è stata ripristinata la cassa inegrazione ordinaria, detta CIGO, con le modalità e gli obblighi adottati prima dello scoppio della pandemia. Vediamo nel seguente articolo tutti i dettagli a riguardo.

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Dal 1° gennaio del 2022 è stata ripristinata la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), che ha sostituito la cassa Covid adottata durante i mesi più della pandemia di Covid-19.

Vediamo nel dettaglio come funziona la CIGO e quando spetta.

Cassa integrazione ordinaria 2022: come funziona

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Con l’esaurimento della cassa Covid scattato il 1° gennaio 2022 è stata ripristinata la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), l’ammortizzatore sociale adottato precedentemente allo scoppio della pandemia.

La scadenza per la domanda di CIGO, da inviare all’INPS con allegata una relazione tecnica come previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale n. 95442 del 2016, è di:

  • 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa;
  • entro la fine del mese successivo per gli eventi oggettivamente non evitabili.

Questi i principali obblighi burocratici da rispettare:

  • obbligo di informazione e consultazione sindacale attraverso la comunicazione alle Rsa o alla Rsu aziendali, oppure alle sedi territoriali delle organizzazioni comparativamente più rappresentative (è richieso di indicare le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati);
  • eventuale esame congiunto, se richiesto da una delle parti, che deve concludersi entro 25 giorni dalla comunicazione iniziale (entro 10 giorni nelle imprese con meno di 50 dipendenti).

Cassa integrazione ordinaria 2022: a chi spetta

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La CIGO, cassa integrazione guadagni ordinaria, è l’ammortizzatore sociale a cui possono accedere i datori di lavoro, senza limiti dimensionali, appartenenti ai settori indicati nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015 (Jobs Act):

  • imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione.

La Legge di Bilancio 2022 ha ricompreso tra i lavoratori ammessi alla CIGO anche gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.