Certificazione Unica 2022: come ottenerla anche con la delega
L’INPS, con la Circolare n. 47, ha comunicato la disponibilità dallo scorso 28 febbraio della Certificazione Unica 2022, oltre alle istruzioni da seguire per ottenerla (anche in caso di delega). Vediamo tutte le ultime novità.
È disponibile sul sito dell’INPS la Certificazione Unica 2022. Nella Circolare n.47 sono state indicate anche le modalità per ottenerla nel caso in cui a richiederla sia un soggetto diverso dal titolare.
Qualora il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella Certificazione Unica è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, che procederà alla correzione dei dati.
Certificazione Unica 2022: come averla
La Certificazione Unica 2022 è accessibile:
- dal sito dell’INPS;
- con i servizi telematici messi a disposizione dagli Uffici INPS territoriali;
- via PEC (per i soggetti titolari di utenza PEC), richiedendola a [email protected];
- tramite patronati, centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati all’assistenza fiscale;
- su richiesta, con spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare;
- ai Comuni e alle altre Pubbliche Amministrazioni abilitate.
A favore di particolari categorie di utenti, inoltre, viene messo a disposizione il servizio di “Sportello Mobile”, da utilizzare nei casi di difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali messi a disposizione dall’Istituto.
Certificazione Unica al soggetto non titolare: come funziona
La Certificazione Unica 2022 può essere rilasciata anche ad un soggetto diverso dal titolare richiedendola:
- ai Patronati;
- ai Centri di assistenza fiscale;
- ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale;
- attraverso il servizio di posta elettronica ordinaria (sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto).
Nel caso di persona appositamente delegata, la richiesta deve essere corredata dalla delega e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato. L’intermediario è tenuto a conservare la documentazione per un periodo di tre anni.
Nel caso, invece, degli eredi, la richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dalla fotocopia del documento di riconoscimento dell’erede.